Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 25/08/1989 (Rv. 463676 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO FONDATO SUL PRESUPPOSTO DI UNA LITE NON ANCORA DECISA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DECISIONE SUCCESSIVA DELLA LITE CON FORMAZIONE DEL GIUDICATO SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI TRANSAZIONE - CONSEGUENZE - ACCORDO TRANSATTIVO - VANIFICAZIONE.*
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO FONDATO SUL PRESUPPOSTO DI UNA LITE NON ANCORA DECISA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DECISIONE SUCCESSIVA DELLA LITE CON FORMAZIONE DEL GIUDICATO SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI TRANSAZIONE - CONSEGUENZE - ACCORDO TRANSATTIVO - VANIFICAZIONE.*
Poiché nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato, deve ritenersi che quando, nonostante l'intervenuta composizione transattiva della controversia, questa sia stata definita con sentenza passata in giudicato, senza che alcuna delle parti abbia invocato la transazione nel corso dell'iter processuale, la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale voglia farsi rivivere l'effetto dell'accordo transattivo che rimane vanificato. (V 5294/87, mass n 453874; (Conf 6666/84, mass n 438200; (Conf 6198/84, mass n 437846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)