Sez. L, Sentenza n. 3928 del 19/03/2001 (Rv. 544901 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Commisurazione - Prestazioni in natura corrisposte al lavoratore - Alloggio - Ambito della nozione - Determinazione del relativo valore - Decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Assoggettabilità da parte del giudice ordinario alla contribuzione del valore effettivo della prestazione in natura anziché del valore convenzionale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ai fini della determinazione del valore dell'alloggio, nella cui nozione deve ricomprendersi anche la prestazione in natura dell'appartamento, occorre aver riguardo ai decreti emessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, con la conseguenza che il giudice non può disporre che alla contribuzione assicurativa previdenziale sia assoggettato il valore effettivo della prestazione in natura fornita anziché il valore convenzionale attribuito a tale prestazione dagli anzidetti decreti.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)