Sez. 3, Sentenza n. 27699 del 20/05/2010 Ud. (dep. 16/07/2010) Rv. 247928 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Imposizione dell'obbligo di prestazione a favore della collettività - Natura sostanziale della norma - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione dell'art. 165, comma primo, cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a), L. n. 145 del 2004, della possibilità di subordinare la stessa alla prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività ha natura sostanziale sicché, ove più sfavorevole per l'imputato, non può essere applicata ai fatti verificatisi in epoca anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)