Sez. 1, Sentenza n. 47291 del 30/11/2005 Cc. (dep. 29/12/2005) Rv. 234093 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condannato già in precedenza beneficiario della sospensione condizionale della pena - Imposizione di obblighi ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., novellato dalla legge 145 del 2004 - Natura sostanziale della norma - Applicabilità retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. della nuova disciplina più favorevole - Sussistenza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che ne abbia già usufruito, la disposizione dell'art. 165, comma secondo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a) L. 11 giugno 2004 n. 145, può, nonostante la sua natura sostanziale, essere applicata retroattivamente, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, siccome previsione più favorevole per l'imputato, il quale, a differenza che in passato, può scegliere che il beneficio sia subordinato ad una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice, ai sensi della legge previgente, avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare. (Fattispecie in tema di nuova concessione, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma primo lett. a) L. n. 145 del 2004, della sospensione condizionale della pena, già in precedenza applicata, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di tempo determinato, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)