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Sez. 6, Sentenza n. 26873 del 10/05/2017 Cc. (dep. 29/05/2017) Rv. 270412 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condotte riparatorie in favore della P.A. previste dall'art. 165, comma quarto, cod. pen. - Estinzione del reato a seguito di adempimento dei suddetti obblighi - Norma sostanziale - Conseguenze - Inapplicabilità ai fatti antecedenti alla legge n. 69 del 2015.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270412-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall'art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall'illecito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 4, Cod. Pen. art. 167 com. 1, Legge 27/05/2015 num. 69 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)