Sez. 1, Sentenza n. 43826 del 19/04/2018 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 273976 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIE PUBBLICHE | Confisca di prevenzione – Pericolosità cd. “generica” – Perimetrazione cronologica della pericolosità sociale – Individuazione del momento iniziale – Indicazione – Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIE PUBBLICHE
In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il criterio adottato dal giudice di merito, che aveva individuato il "dies a quo" della pericolosità nel momento di commissione del primo delitto, senza apprezzarne la valenza e l'attitudine a porsi come momento iniziale di una sequenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)