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Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 16/05/2019 Cc. (dep. 13/02/2020) Rv. 278328 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di prevenzione - Pericolosità sociale qualificata - Associazione mafiosa - Beni acquisiti successivamente alla cessazione della permanenza - Possibilità - Condizioni - Valore probatorio della pluralità di "indici fattuali" - Criterio di valutazione.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278328-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valenza degli elementi indiziari della provenienza illecita del patrimonio impiegato per l'acquisto deve essere tanto maggiore quanto più è ampio il lasso di tempo decorso dalla fine del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 11 septies, Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 25, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)