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Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262605 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Pericolosità sociale - Perimetrazione cronologica dell'acquisto - Necessità - Conseguenze in relazione alla c.d. pericolosità generica ed alla c.d. pericolosità qualificata.
Stato
decisa il 2014-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262605-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)