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Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 27/02/2004 (Rv. 570615 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Principi costituzionali d'imparzialità ed indipendenza del giudice - Applicazione nel processo civile - Dovere di astensione - Violazione - Conseguenze - Incidenza sulla validità del provvedimento - Esclusione - Fattispecie relativa a semplice eccezione per la partecipazione del medesimo giudice delegato al collegio del Tribunale fallimentare.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570615-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte e determini la nullità della sentenza per violazione del principio <<nemo iudex in causa propria>>, l'inosservanza del dovere di astensione, concepito al fine di assicurare l'imparzialità nei casi previsti dall'art. 51 cod. proc. civ., non produce altro effetto che la possibilità della ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento. (Fattispecie relativa a semplice eccezione e mancata ricusazione del giudice delegato che aveva partecipato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)