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Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 10/06/1999 (Rv. 527276 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Fallimento - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso i suoi provvedimenti (Corte cost. 826/97) - Inosservanza - Conseguenze - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527276-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

L'incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo avverso il decreto emesso dallo stesso giudice non determina nullità deducibile in sede d'impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessato ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c.(Si veda Corte cost. 826/97).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)