Sez. 1, Sentenza n. 3272 del 07/03/2001 (Rv. 544485 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità del motivo della violazione dell'obbligo di astensione in sede di gravame - Esclusione - Conseguenze - Questione di costituzionalità sollevata in sede di gravame per estendere i casi di astensione - ricusazione del giudice - Irrilevanza - Fattispecie in tema di partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere sulla opposizione allo stato passivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, da esercitare nelle forme e nei termini all'uopo fissati dall'art. 52 cod. proc. civ.; in mancanza, la parte non può dedurre in sede di impugnazione della sentenza il difetto di capacità del giudice che deriverebbe dalla incompatibilità. Ne consegue che, nel giudizio pendente di fronte alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello resa in tema di opposizione allo stato passivo, è irrilevante la questione di costituzionalità volta ad estendere i casi di astensione - ricusazione del giudice delegato, per il quale si vorrebbe impedita la partecipazione alla istruzione e alla deliberazione della causa di opposizione allo stato passivo, in tale sede non essendovi spazio per l'applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale si dubita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)