Sez. 1, Sentenza n. 2151 del 27/03/1985 (Rv. 440029 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO, PROVVEDIMENTO IN TEMA DI STATO DI ADOTTABILITÀ E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI EX ARTT. 10, 17 E 24 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - TASSATIVITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - AFFIDAMENTO TEMPORANEO, PROVVEDIMENTO IN TEMA DI STATO DI ADOTTABILITÀ E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI EX ARTT. 10, 17 E 24 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - TASSATIVITÀ.*
I provvedimenti resi dal tribunale per i minorenni, in tema di affidamento temporaneo di minore, di stato di adottabilità, nonché di affidamento preadottivo, secondo la disciplina introdotta dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, sono impugnabili, dinanzi alla Corte d'appello, esclusivamente dai soggetti espressamente contemplati, rispettivamente, dagli artt. 10, 17 e 24 della citata legge, non anche, pertanto, da soggetti diversi, quali coloro che siano affidatari del minore stesso in base a mero accordo intervenuto con i genitori.*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)