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Sez. 1, Sentenza n. 7180 del 16/05/2002 (Rv. 554494 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Intervento nel giudizio di appello e proposizione di ricorso principale per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di associazione a difesa degli interessi delle famiglie adottive e affidatarie.
Stato
decisa il 2002-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554494-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, è inammissibile l'intervento spiegato in appello - e, a maggior ragione, la proposizione di ricorso principale per cassazione - da parte di associazione, la quale non solo si affermi portatrice di interessi generali (nelle specie, alla diffusione della cultura dell'adozione e alla difesa degli interessi materiali e morali delle famiglie adottive e affidatarie) difficilmente ipotizzabili con riferimento a un processo volto a realizzare unicamente l'interesse del singolo minore all'inserimento in un valido nucleo familiare, ma abbia, altresì, in concreto operato nella qualità di mero sostituto processuale degli affidatari, ossia di soggetti i quali possono rivestire unicamente la posizione di interventori adesivi dipendenti nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 15, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)