Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 20/03/1998 (Rv. 513776 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE | Provvedimento di revoca dell'affidamento emesso dal tribunale - Reclamo alla Corte di appello da parte degli affidatari - Mancata dichiarazione di inammissibilità del reclamo ex art. 24 legge 184/83 e conseguente decisione di reiezione del reclamo nel merito - Successivo ricorso per cassazione proposto dagli affidatari - Annullamento senza rinvio del decreto della Corte di appello per omessa pronuncia di inammissibilità del reclamo da parte del giudice di legittimità - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE
In tema di adozione, qualora il provvedimento di revoca dell'affidamento preadottivo sia stato oggetto di reclamo dinanzi alla Corte di appello da parte degli affidatari, e la Corte, in luogo della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione dei proponenti (art. 24 legge n. 184 del 1983, a mente del quale legittimati ad impugnare il provvedimento "de quo" sono solo il pubblico ministero ed il tutore del minore), abbia emesso pronuncia di merito (rigettando, peraltro, nella specie, il reclamo), la Corte di cassazione investita del successivo ricorso proposto, ancora, dagli affidatari, deve rilevare il difetto di legittimazione relativo al secondo giudizio e, conseguentemente, annullare senza rinvio il decreto della Corte di appello, a norma dell'art. 282, terzo comma, cod. proc. civ. (con conseguente, implicita conferma del provvedimento di revoca dell'affidamento pronunciato in primo grado), tale difetto di legittimazione attenendo all'ammissibilità del reclamo ed essendo, per l'effetto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1984 num. 183 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 282 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)