Sez. 3, Sentenza n. 359 del 20/01/1982 (Rv. 418056 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2054 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2054 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
La sentenza di proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non preclude l'Azione civile per il risarcimento del danno derivante dallo scontro di veicoli senza guida di rotaie e quindi l'ulteriore attività del giudice civile, diretta ad accertare la sussistenza della causalità materiale tra la condotta e l'evento, a meno che dalla sentenza risulti che l'assoluzione sia stata pronunciata per avere il giudice escluso la consumazione del fatto reato da parte dell'imputato o il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. In quest'ultima ipotesi, infatti, il giudicato penale preclude l'Azione civile, non potendosi in tale Sede procedere ad una ricostruzione della vicenda che postuli, ancorché sotto altra prospettiva, l'esistenza dei due elementi. (nella specie, la sentenza penale nell'assolvere l'imputato "perché il fatto non costituisce reato" aveva attribuito la responsabilità esclusiva dell'incidente alla condotta della vittima escludendo qualsiasi legame causale fra condotta dell'imputato ed evento dannoso. Sulla base di questi accertamenti la suprema Corte ha cassato la sentenza civile che aveva ritenuto di potere affermare la concorrente responsabilità del soggetto, imputato in Sede penale, nella causazione dell'incidente). (V 4634/80, mass n 408454; (V 2607/80, mass n 406356; (V 297/80, mass n 403687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)