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Sez. 1, Sentenza n. 294 del 30/01/1968 (Rv. 331217 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO- IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA QUERELA DI FALSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331217-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO- IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA QUERELA DI FALSO - LIMITI.*

La querela di falso non puo essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneita a far fede e servire come prova di determinati Atti o rapporti, ove tali finalita non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, o non debba conseguirsi la eliminazione del documento medesimo (o di una parte di esso), o non si debba comunque tutelare la fede pubblica, la querela di falso non e necessaria ne ammissibile. (nella specie la querela di falso e stata ritenuta inammissibile per l'accertamento della data di un contratto che indicava due date, la cui discordanza era frutto di errore materiale, mentre non era controversa la data effettiva della stipulazione). (V. Sentenza 96-67, massima n.325773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)