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Sez. 3, Sentenza n. 1252 del 07/04/1975 (Rv. 374724 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - FINALITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LIMITI DI PROPONIBILITA - CONTROVERSIA CIRCA LA RESPONSABILITA CIVILE DEL FALSIFICATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374724-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - FINALITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LIMITI DI PROPONIBILITA - CONTROVERSIA CIRCA LA RESPONSABILITA CIVILE DEL FALSIFICATORE - ESCLUSIONE.*

La querela di falso ha il fine di togliere ad un atto pubblico, o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneita a far fede, a servire come prova di Atti o rapporti ed e proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione. Pertanto, la querela non puo e non deve essere proposta ove non si tenda a rimuovere la efficacia probatoria di un documento, ma si controverta esclusivamente sulla responsabilita del falsificatore e sul conseguente suo Obbligo al risarcimento dei danni. (la SC ha affermato tale principio a proposito di un'Azione per risarcimento proposto da un procuratore legale contro altro procuratore, per avere questi falsificato la firma del primo nella certificazione di autografica del mandato ad lites, in cause civili patrocinate nell'interesse di terzi). (V 294/68, mass n 331217; 96/67, mass n 325773).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)