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Sez. 3, Sentenza n. 26185 del 06/12/2011 (Rv. 620647 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Estinzione della procedura esecutiva - Conseguenze ai sensi dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. - Ordinanza di assegnazione di crediti - Effetti - Irrilevanza della norma - Estinzione avvenuta prima dell'aggiudicazione - Conseguenze - Pignoramento - Inefficacia - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620647-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

L'art. 632, secondo comma, periodo secondo, cod. proc. civ., relativo agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso di assegnazione di crediti, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., nei confronti del creditore procedente (o agente in sostituzione, a norma dell'art. 511 cod. proc. civ.), poiché l'ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una "somma ricavata" da distribuire, e che l'estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore. L'estinzione tipica della procedura esecutiva, che preceda l'assegnazione, travolge, invece, ai sensi del primo periodo dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ., gli atti già compiuti, compreso il pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)