diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 826 del 29/10/1973 Ud. (dep. 30/01/1974) Rv. 126056 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - DETENZIONE DI SOSTANZE ATTE ALLA SOFISTICAZIONE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126056-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - DETENZIONE DI SOSTANZE ATTE ALLA SOFISTICAZIONE - DISTINZIONE.*

L'art 17 DPR 12 febbraio 1965, n 162, che vieta la detenzione, negli stabilimenti e nelle cantine, di sostanze che si prestino a procedimenti di sofisticazione del vino, e applicabile soltanto nel caso di semplice detenzione, senza impiego neppure iniziato, delle ricordate sostanze; mentre nel caso di impiego, anche parziale, delle sostanze stesse, al fine della sofisticazione dei vini, trova applicazione l'art 76 dello stesso decreto.*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1965 num. 162 art. 17, Legge 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)