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Sez. 1, Sentenza n. 7765 del 20/08/1997 (Rv. 506887 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Molteplici violazioni della stessa norma mediante pluralità di condotte - Cumulo delle sanzioni ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 81 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506887-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 8 legge n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 cod. pen., sia perché il menzionato art. 8 legge n. 689 del 1981, al secondo comma, prevede una simile disciplina solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)