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Sez. 2, Sentenza n. 12844 del 21/05/2008 (Rv. 603418 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni - Applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen. - Esclusione - Conseguenze in materia di emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603418-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

In materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l'art. 81 cpv cod. pen. relativo alla continuazione ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 legge 689/81 che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. Ne deriva che non è configurabile la continuazione in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in quanto l'art. 5 legge 15 dicembre 1990, n. 386, come mod. dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la cosiddetta reiterazione degli illeciti amministrativi, dall'art. 8 bis legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 31 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)