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Sez. 3, Sentenza n. 10244 del 04/08/2000 (Rv. 539177 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Art. 8, primo comma legge n. 689 del 1981 - Ambito d'applicazione.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539177-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

L'art. 8 della legge n. 689 del 1981 (nel testo del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, conv. nella legge 31 gennaio 1985, n. 688 prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la sola eccezione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (nel caso di specie - anteriore all'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1999, n. 205 - in tema di trasporto di rifiuti extraregionali da smaltire in Piemonte, la Corte ha considerato ogni trasporto condotta a sè stante e, dunque, autonoma violazione a norma dell'art. 18 della legge regionale Piemonte del 13 aprile 1995, n. 59).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 26/12/1985 num. 88 art. 1 sexies, Legge 31/12/1986 num. 11 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 13/04/1995 num. 59 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)