Sez. 2, Sentenza n. 280 del 14/01/1997 (Rv. 501719 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Autonoma fonte di obbligazione - Esclusione - Astrazione processuale della causa - Configurabilità - Conseguente inversione dell'onere della prova - Inesistenza, Invalidità o estinzione del rapporto fondamentale - Onere probatorio del promittente.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 cod. civ., nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate, un' astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella promessa unilaterale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)