Sez. 2, Sentenza n. 9480 del 09/09/1991 (Rv. 473791 - 01)
Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito | Promessa unilaterale pura o titolata - Effetti - Onere probatorio.
Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito
L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o titolata, è l'astrazione processuale della causa "debendi", per cui il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza di tale promessa e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato oppure non nella promessa unilaterale di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)