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Sez. 3, Sentenza n. 1101 del 20/01/2006 (Rv. 586904 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Natura della ricognizione di debito - Efficacia - Condizioni - Rimessione della dichiarazione unilaterale direttamente dall'obbligato al creditore - Necessità - Effettuazione della ricognizione per interposta persona - Irrilevanza e conseguente inapplicabilità della presunzione prevista dall'art. 1988 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586904-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

Dalla lettura dell'art. 1988 cod. civ. si evince che il riconoscimento, e la ricognizione, di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Conseguentemente, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore. (Nella specie la Corte di Cassazione ha esaminato il caso in cui il preteso riconoscimento era contenuto in una lettera indirizzata dall'obbligato ad un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)