Sez. U, Sentenza n. 12201 del 12/11/1992 (Rv. 479505 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Cumulo di periodi assicurativi maturati nei due stati contraenti - Convenzione italo elvetica del 14 dicembre 1962 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 1781 del 1963 - Periodi assicurativi utilizzabili in virtù di detta convenzione - Maturazione del requisito contributivo - Diritto alla pensione dell'assicurato - Controversia promossa dal medesimo nei confronti del C.P.D.E.L. e congiuntamente nei confronti del datore di lavoro in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro per prepensionamento - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'I.N.P.S. - Sussistenza - Pretermissione di detto contraddittore rilevata in sede di legittimità - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
Nella controversia promossa - oltre che nei riguardi del datore di lavoro in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro per prepensionamento ex art. 9 D.L. 17 dicembre 1986 n. 873 (conv. legge 13 febbraio 1987 n. 26) - nei confronti della C.P.D.E.L. da assicurato che vanti il diritto alla pensione sulla base di un requisito contributivo maturato con il concorso di periodi assicurativi utilizzabili in virtù della Convenzione italo-elvetica del 14 dicembre 1962, ratificata e resa esecutiva con legge 21 ottobre 1963 n. 1781 - nonché delle norme sopravvenute (di cui alle leggi di ratifica 18 maggio 1973 n. 283 e 7 ottobre 1981 e n. 668) in tema di cumulo di periodi assicurativi maturati in due stati contraenti - l'I.N.P.S. è contraddittore necessario, in quanto, pur dovendosi escludere che, in base alle citate norme di previsione, la contribuzione "estera" sia suscettibile di diretto trasferimento nella gestione previdenziale curata dalla Cassa suddetta, non se ne può, per questo solo fatto, negare l'accreditabilità ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e di successiva ricongiunzione alla contribuzione versata nella menzionata gestione esclusiva di tale assicurazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29. Consegue che il rilievo, in sede di legittimità, della pretermissione di tale contraddittore preclude ogni altra decisione - ivi compresa quella in ordine alla giurisdizione - che non sia di cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, ultimo comma e 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 21/10/1963 num. 1781, Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 07/10/1981 num. 668, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)