Sez. L, Sentenza n. 11543 del 06/11/1995 (Rv. 494555 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione - Facoltà del lavoratore iscritto a forme previdenziali sostitutive - Riferimento ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa - Condizioni - Insussistenza - Lavoratori autonomi - Condizioni - Individuazione - Contribuzione maturata in uno degli Stati membri della CEE - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di ricongiunzione dei periodi contributivi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione secondo le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n.29, la facoltà attribuita dall'art. 1, commi primo e secondo, della stessa legge al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme previdenziali sostitutive dell'a.g.o., di chiedere la ricongiunzione presso quest'ultima di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati nelle anzidette forme di previdenza alternative, prescinde da qualsiasi condizione temporale e da ogni altro requisito diverso dalla sussistenza di posizioni contributive in gestioni diverse dall'I.N.P.S., mentre la medesima facoltà, estesa dai commi terzo e quarto dello stesso art. 1 a coloro che possano far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S., presuppone l'esistenza, all'atto della domanda, di un periodo contributivo, almeno quinquennale, immediatamente precedente nell'a.g.o. o in due o più gestioni previdenziali diverse da quest'ultima, restando peraltro escluso che tale periodo debba essere stato effettuato o debba comunque valere nell'ambito dell'assicurazione nazionale, ben potendo esser considerata a tal fine la contribuzione maturata in uno degli Stati membri della CEE sia perché il menzionato art. 1 della legge n. 29 non sancisce specificamente la rilevanza della sola contribuzione nazionale, sia perché l'art. 10 del Regolamento CEE n.1408/71 del 14 giugno 1971, conformemente al principio fissato dall'art. 51 del Trattato di Roma, prevede che i periodi contributivi acquisiti in uno degli stati membri si intendono acquisiti ai fini delle conseguenti prestazioni dovute al beneficiario indipendentemente dal fatto che costui risulti assicurato in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)