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Sez. 3, Sentenza n. 1926 del 10/08/1965 (Rv. 313690 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - PROROGHE - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313690-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - PROROGHE - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*

Legittimato a far valere lo stato di necessita, previsto dall'art. 4 n.1 della legge n.253 del 1950, e colui che abbia la titolarita del godimento della cosa locata, anche se non sia stato l'originario contraente della locazione. Non, quindi il nudo proprietario, perche non ha un diritto di godimento, ma l'usufruttuario. Tale principio vale anche per il diritto di godimento, spettante al titolare di una prebenda arcipretale, a cui sia annesso un beneficio. (V. 1287/56, 56/56, 2572/52).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)