Sez. 3, Sentenza n. 3070 del 09/05/1981 (Rv. 413637 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - LEGITTIMAZIONE - QUALITA DI LOCATORE - SUFFICIENZA - QUALITA DI PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - LEGITTIMAZIONE - QUALITA DI LOCATORE - SUFFICIENZA - QUALITA DI PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Poiche per assumere la qualita di locatore non e affatto necessario avere un diritto reale sulla cosa, ne agire in nome del titolare, ma e sufficiente la disponibilita dell'immobile, con la conseguente possibilita di trasferirne al conduttore la detenzione e il godimento, la legittimazione ad opporsi alla proroga legale, a causa della urgente ed improrogabile necessita del figlio, in procinto di contrarre matrimonio, va riconosciuta al locatore, ancorche non proprietario dell'immobile ne avente sullo stesso altro diritto reale (nella specie si trattava del marito della proprietaria che aveva provveduto a dare in locazione l'appartamento in questione). (Conf 1093/80, mass n 404566; (Conf 2161/77, mass n 385890; (Conf 1926/65, mass n 313690); (Conf 2093/73, mass n 365270).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)