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Sez. U, Sentenza n. 9561 del 16/06/2003 (Rv. 564265 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite - Denuncia di apparenza di motivazione della decisione del CNF per la mancata valutazione dell'impedimento a comparire dell'incolpato dinanzi al consiglio dell'ordine locale - Onere di riproduzione nel ricorso del tenore del documento non valutato, nonché di specificazione dell'infermità sofferta dall'incolpato e ritenuta non costituente assoluto impedimento a comparire - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564265-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Chi denunci, in sede di legittimità, sotto il profilo della mera apparenza di motivazione, la decisione del Consiglio nazionale forense che, confermando la regolarità della discussione svoltasi dinanzi al consiglio dell'ordine territoriale, abbia rigettato la doglianza relativa al mancato rinvio della seduta per impedimento dell'incolpato, ha l'onere di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il tenore esatto del documento (nella specie il certificato medico), il cui omesso esame è censurato, e di specificare il tipo di infermità che è stata ritenuta non costituire assoluto impedimento a comparire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)