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Sez. 1, Sentenza n. 13963 del 10/11/2001 (Rv. 550159 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di prova documentale - Onere di riproduzione nel ricorso del tenore del documento - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2001-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550159-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Chi denunci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il tenore esatto del documento il cui omesso esame è censurato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)