diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 28/02/2006 (Rv. 589975 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa valutazione di un documento o di una prova testimoniale - Deduzione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni - Decisività degli elementi probatori trascurati - Necessità - Conseguenze - Onere di riproduzione del contenuto del documento o della prova testimoniale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589975-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l'omessa valutazione di un documento ovvero di una prova testimoniale, il vizio di motivazione può ritenersi sussistente soltanto nel caso di totale obliterazione del documento o di elementi deducibili dal documento, oppure dalla deposizione, che si palesino idonei a condurre - secondo una valutazione che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto e in base a criteri di verosimiglianza - ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito. Nella denuncia di questo vizio, il ricorrente ha dunque l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riprodurre il tenore esatto del documento, ovvero della prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità, in modo da permettere siffatta valutazione di decisività, essendo insufficienti i richiami "per relationem" agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)