Sez. 3, Sentenza n. 41049 del 15/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015) Rv. 264842 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Recupero - Reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Attività svolta nonostante il divieto di inizio o prosecuzione emesso ai sensi dell'art. 216, comma quarto D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'attività di recupero posta in essere da un soggetto che abbia ricevuto - nell'ambito del procedimento di rinnovo della comunicazione di inizio attività, di cui all'art. 216, comma quinto, del predetto D.Lgs. - un provvedimento di divieto di inizio o prosecuzione dell'attività stessa, poiché anche in tale ipotesi spetta all'amministrazione provinciale verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per l'attività di recupero dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)