Sez. 3, Sentenza n. 14273 del 20/01/2015 Cc. (dep. 09/04/2015) Rv. 263413 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali - Attività di gestione dei rifiuti compiuta durante il periodo di sospensione - Reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Integrazione - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'esercizio di una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autorità amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attività di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 210, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)