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Sez. L, Sentenza n. 5820 del 10/11/1979 (Rv. 402479 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESENZIONE A FAVORE DEGLI OSPEDALI GIA RICONOSCIUTI COME ISTITUZIONI DI BENEFICIENZA - INOPERATIVITA EX LEGGE N 552 DEL 1955.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402479-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESENZIONE A FAVORE DEGLI OSPEDALI GIA RICONOSCIUTI COME ISTITUZIONI DI BENEFICIENZA - INOPERATIVITA EX LEGGE N 552 DEL 1955.*

L'esenzione dall'Obbligo dell'Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, spettante, a norma dell'art 38 RDL 4 ottobre 1935, n 1827, a favore degli ospedali gia riconosciuti come istituzioni di beneficenza, e divenuta inoperante per effetto dell'articolo unico della legge primo luglio 1955, n 552, che ha esteso detta Assicurazione 'a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitarià.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 01/07/1955 num. 552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)