diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 617 del 25/01/1988 (Rv. 457078 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DEGLI AGENTI, OPERAI ED IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DIPENDENTI DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI GIÀ ASSICURATI PRESSO LA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457078-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DEGLI AGENTI, OPERAI ED IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DIPENDENTI DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI GIÀ ASSICURATI PRESSO LA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - ESTENSIONE.*

Il disposto dell'art. 38 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 - che esclude dall'Assicurazione T.B.C. e disoccupazione involontaria gli operai, agenti ed impiegati dell'amministrazione statale, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni e delle istituzioni di pubblica beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza - costituisce espressione di un più generale principio del divieto di cumulo, in favore dello stesso soggetto e per lo stesso titolo e periodo lavorativo, del trattamento obbligatorio previdenziale INPS con analoghi trattamenti previdenziali a carico di altri enti (salvo deroghe di legge), con la conseguenza che sono esonerati dall'Assicurazione suddetta anche i dipendenti dei consorzi comunali e provinciali, già assicurati presso la cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali. (V 5820/79, mass n 402479; (Conf 3326/75, mass n 377451).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)