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Sez. L, Sentenza n. 6026 del 04/07/1997 (Rv. 505728 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE | Campo di applicazione - Personale delle istituzioni sanitarie - AssoggettabilitĂ  - Condizioni - Art. 3, comma ventottesimo, legge n. 335 del 1995 - RetroattivitĂ  - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505728-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE

In tema di applicazione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi al personale dipendente da istituzioni sanitarie, sulla portata dell'art. unico della legge 1 luglio 1955 n. 552 non incide con efficacia retroattiva l'art. 3, comma ventottesimo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (che pone il requisito del convenzionamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con il Servizio sanitario nazionale), poiché questa disposizione contiene la precisazione della data (1 gennaio 1996) dalla quale essa trova applicazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto soggetti all'assicurazione in questione, per un periodo anteriore al 1984, i dipendenti di un ente che provvedeva al ricovero e all'assistenza di inabili al lavoro anche se ammalati, con grande impiego di personale e mezzi nell'assistenza sanitaria).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 01/07/1955 num. 552, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)