diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 02/02/1995 (Rv. 490233 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Avviso di ricevimento - Mancata produzione - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta - Applicabilità del predetto principio.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490233-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod.proc.civ., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione nell'indicato documento (o del suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale) comporta non la nullità ma l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)