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Sez. 3, Sentenza n. 9012 del 16/04/2009 (Rv. 607823 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Simulazione del contratto - Violazione di norma imperativa - Prova - Relativo onere - Contenuto.
Stato
decisa il 2009-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607823-01

AZIENDA - AFFITTO

In tema simulazione di contratto di affitto di azienda, incidendo l'accordo simulatorio sulla volontà dei contraenti, colui che deduce che la simulazione è stata posta in essere in violazione di norme imperative può avvalersi di testimoni e presunzioni per provare il contratto dissimulato (nella specie, locazione di immobile ad uso commerciale), ma la prova deve attenere sia agli elementi caratterizzanti dell'uno o dell'altro tipo di contratto sia all'accordo simulatorio, di cui deve di svelare l'intento. Ne consegue che il relativo onere probatorio non può ritenersi validamente assolto unicamente in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di dati astrattamente riconducibili ad una diversa fattispecie negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)