Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 13/05/2010 (Rv. 612929 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Accordo simulatorio - Onere della prova - Spettanza al conduttore - Prova per testimoni e presunzioni - Ammissibilità - Poteri istruttori del giudice - Esercizio d'ufficio - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
In tema di locazioni, l'onere di provare l'accordo simulatorio intervenuto tra le parti circa l'effettiva destinazione dell'immobile locato grava sul conduttore, il quale, peraltro, ha la facoltà di ricorrere anche alla prova per testimoni (e, quindi, anche a quella per presunzioni) atteso che detta prova tende a far valere l'illiceità delle dissimulate clausole "contra legem" (ex art. 79, comma primo, legge n. 392 del 1978 e art. 1417 cod. civ.), salvi gli ampi poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice a norma del terzo comma dell'art. 447-bis cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)