Sez. 5, Sentenza n. 17221 del 28/07/2006 (Rv. 592457 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Simulazione di contratti stipulati dal contribuente - Deduzione da parte dell'amministrazione finanziaria - Prova - Onere a carico dell'Amministrazione stessa - Modalità di adempimento - Presunzioni - Ammissibilità - Oggetto - Effetti di negozi distinti astrattamente ricollegabili ad un'unica causa - Insufficienza - Elemento soggettivo - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In base al criterio stabilito in via ordinaria dall'art. 2697 cod. civ., l'Amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della regolare applicazione delle imposte, non è dispensata dall'onere della relativa prova, la quale, tenuto conto della qualità di terzo dell'Amministrazione, può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni; peraltro, incidendo l'accordo simulatorio sulla volontà stessa dei contraenti, detta prova non può rimanere circoscritta ad elementi di rilevanza meramente oggettiva, ma deve necessariamente proiettarsi anche su dati idonei a disvelare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo; l'onere probatorio non può pertanto ritenersi validamente assolto in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di effetti che, in concreto ricollegati a negozi distinti, sono astrattamente suscettibili anche di riconduzione ad una diversa e più ampia causa negoziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insufficientemente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva affermato l'assoggettabilità ad imposta di registro, anzichè ad IVA, di un affitto di azienda e di una successiva compravendita di beni strumentali stipulati tra due società, ritenendo che tali atti dissimulassero una cessione di azienda, in base al mero dato oggettivo costituito dalla successione temporale dei due contratti, e senza alcuna analisi critica degli aspetti soggettivi della negoziazione e della relativa attestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)