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Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 16/02/1972 Ud. (dep. 10/08/1972) Rv. 121769 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RILEVANZA PROBATORIA ATTRIBUITA ALLA MEDESIMA - OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE - NECESSITA DI ESAME CONGIUNTO SULLA ATTENDIBILITA INTRINSECA DELLA CHIAMATA E SUGLI ELEMENTI DI RISCONTRO - OMESSO ESAME DELLA PRIMA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121769-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RILEVANZA PROBATORIA ATTRIBUITA ALLA MEDESIMA - OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE - NECESSITA DI ESAME CONGIUNTO SULLA ATTENDIBILITA INTRINSECA DELLA CHIAMATA E SUGLI ELEMENTI DI RISCONTRO - OMESSO ESAME DELLA PRIMA - EFFETTI.*

Al fine di attribuire efficacia probatoria alla chiamata di correo, il giudice di merito deve motivare espressamente sulla valutazione della attendibilita intrinseca di detta chiamata e, successivamente, sulla valutazione dei cosiddetti elementi di riscontro, ne gli e consentito limitare la motivazione soltanto a quest'ultima, giacche, in tal caso, la sentenza incorre nella contraddittorieta logica di conferire valore di prova alla chiamata di correo in quanto verificata dagli elementi di riscontro, mentre, in realta, questi ultimi sono valutati in una funzione autonoma di prova e non in quella di verifica della chiamata di correo. Peraltro, dalla omessa motivazione sulla attendibilita intrinseca di quest'ultima non deriva senz'altro la nullita prevista dall'art 475 n 3 cod proc pen, giacche occorre distinguere, in concreto, in relazione al contesto logico della sentenza. Non sussiste nullita se, in effetti, il giudice di merito ha inteso ritenere la esclusiva e diretta sufficienza probatoria dei cosiddetti elementi di riscontro, impropriamente attribuendo a questo una funzione di verifica(in realta non esplicita)della chiamata di correo, la cui Rilevanza probatoria rimane percio estranea all'accertamento operato e risulta solo apparentemente. Sussiste invece la nullita se il giudice di merito ha inteso attribuire effettivamente Rilevanza probatoria alla chiamata di correo, considerando collegatamente gli elementi di riscontro nella effettiva funzione di verifica del valore probatorio attribuito determinatamente alla prima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)