Sez. 3, Sentenza n. 1410 del 11/10/2011 Cc. (dep. 17/01/2012) Rv. 251874 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Natura di competenza "funzionale" - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
La designazione del giudice di rinvio attribuisce la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, designato in sede di rinvio, in quanto adottata da un collegio che comprendeva due membri già facenti parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)