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Sez. 1, Sentenza n. 18802 del 16/04/2002 Cc. (dep. 15/05/2002) Rv. 222029 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Competenza attribuita dalla Corte di cassazione - Possibilità per il giudice del rinvio di declinarla - Esclusione - Fattispecie in tema di esecuzione.
Stato
decisa il 2002-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222029-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, cod. proc. pen. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25 cod. proc. pen. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato, sulla base all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen, la propria incompetenza per territorio rilevando che nelle more del procedimento era divenuta irrevocabile altra sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)