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Sez. 1, Sentenza n. 30172 del 13/06/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 225503 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Competenza attribuita nella sentenza di annullamento - Irretrattabilità - Sussistenza - Eccezione.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225503-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'irretrattabilità del cd. foro commissorio stabilita dall'art. 627 cod. proc. pen., secondo il quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, la cui unica eccezione è quella prevista dall'art. 25 stesso codice per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di dissequestro di cose accolta con l'ordinanza poi annullata, declini la competenza in favore di altro giudice, in assenza di fatti sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)