Sez. 3, Sentenza n. 5694 del 23/02/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159546 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di edificabilità dei suoli, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'art. 1 non assoggetta a concessione del sindaco tutte le attività che comportino mutamenti del territorio comunale, ma solo quelle che, attraverso l'esecuzione di opere, realizzino trasformazioni urbanistiche o edilizie. Pertanto la coltivazione di una cava, in assenza di opere edilizie e qualora non contrasti con strumenti normativi urbanistici, non costituisce i reati previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 17 legge citata. (Conf mass n 144206; (Conf mass n 152638; (Conf mass n 155378; (Conf mass n 155387; (Conf mass n 155468; (Conf mass n 156028; (Conf mass n 158048).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)