Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 04/02/1985 Ud. (dep. 06/05/1985) Rv. 168959 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVE - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - RATIO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVE - ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE - RATIO.*
L'apertura di una cava o la coltivazione di essa non è soggetta al rilascio della concessione edilizia poiché non incide sul territorio come opera di edificazione o comunque edilizia, bensì quale attività di sfruttamento estrattivo, che può ben alterare il bene urbanistico, la cui tutela, però è subordinata a quella preminente e generale dello sviluppo dell'economia. Infatti, la normativa urbanistica, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, che riguarda dichiaratamente l'edificabilità dei suoli, include la tutela dello assetto urbanistico del territorio, ma richiede la concessione del sindaco soltanto quando la trasformazione debba realizzarsi mediante opere edilizie. (nella specie la suprema Corte ha puntualizzato che la materia è stata sempre sottratta ai comuni ed attribuita prima alla amministrazione centrale dello stato, in forza del R.d. 29 luglio 1927, n. 1443, e successivamente alle regioni con il d.P.R. 24 giugno 1977, n. 616 in attuazione della delega di cui all'art. 1 legge 22 luglio 1975, n. 382). (Conf mass n 160990; (Conf mass n 159608; (Conf mass n 159553; (Conf mass n 159546; (Conf mass n 158048).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)