Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 13/01/1982 Ud. (dep. 06/03/1982) Rv. 152638 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVE - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVE - NECESSITÀ DELLA LICENZA O CONCESSIONE - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 assoggetta a concessione del sindaco solamente le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che attengano, cioè, alle necessità di vita di un insediamento edilizio, di natura abitativa o aziendale. In tale ambito non rientra l'attività estrattiva di cave, che costituisce attività di impresa diretta alla mera acquisizione di materie prime destinate ad ulteriori processi economico-produttivi di trasformazione, la cui disciplina, per la sua specificità, non è stata abrogata, neppure tacitamente, dalle leggi urbanistiche e neppure dai decreti delegati n. 2 del 1972 e n. 616 del 1977 di trasferimento delle funzioni alle regioni. (Conf mass n 149177; (Conf mass n 144206).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)