Sez. L, Sentenza n. 2976 del 22/05/1979 (Rv. 399305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - COMPAGNIE PORTUALI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MANCATA PROVA DI RETTITUDINE, CAPACITA E DILIGENZA DI UN IMPIEGATO - ESONERO DAL SERVIZIO - OBBLIGO DELLA COMPAGNIA PORTUALE VERSO L'AUTORITA DI CONTROLLO - DISCIPLINA DEL RECESSO NEL RAPPORTO TRA COMPAGNIA PORTUALE ED IMPIEGATO - NORME DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO ED ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA, COLLETTIVA ED INDIVIDUALI - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 21 CCNL DI CATEGORIA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - PREVIO PARERE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITA - MANCANZA DI TALE PARERE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - COMPAGNIE PORTUALI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MANCATA PROVA DI RETTITUDINE, CAPACITA E DILIGENZA DI UN IMPIEGATO - ESONERO DAL SERVIZIO - OBBLIGO DELLA COMPAGNIA PORTUALE VERSO L'AUTORITA DI CONTROLLO - DISCIPLINA DEL RECESSO NEL RAPPORTO TRA COMPAGNIA PORTUALE ED IMPIEGATO - NORME DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO ED ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA, COLLETTIVA ED INDIVIDUALI - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 21 CCNL DI CATEGORIA - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - PREVIO PARERE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITA - MANCANZA DI TALE PARERE - CONSEGUENZE.*
L'art 190, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n 328, ove dispone che le compagnie portuali sono tenute ad esonerare dal servizio l'impiegato che, a giudizio dell'autorita preposta alla disciplina del lavoro portuale, non abbia dato prova di rettitudine, capacita e diligenza, ha autorita precettiva nei soli rapporti tra le dette compagnie e l'autorita di controllo, mentre nei confronti del dipendente il recesso dal rapporto della compagnia portuale e regolato dalle comuni norme di legge in materia di lavoro, nonche degli Atti dell'autonomia privata, collettiva ed individuale e, particolarmente dall'art 21 del CCNL per gli impiegati dipendenti dalle compagnie portuali, il quale prevede, nel caso di licenziamento per giusta causa, l'adozione di certe garanzie procedurali, fra le quali, il previo parere delle associazioni sindacali. La Mancanza di tale parere, comunque, non costituendo violazione di alcuna norma imperativa, non incide sulla validita del licenziamento e puo dar luogo, semmai, ad un mero inadempimento contrattuale. (V sulla prima parte 520/77, mass n 384078; (V sulla seconda parte 1752/77, mass 385471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Navig. art. 161, Cod. Navig. art. 210, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 190, Regol. della Navig. Marittima art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)