Sez. L, Sentenza n. 1752 del 06/05/1977 (Rv. 385471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI - PATTUIZIONE CONVENZIONALE DELL'APPLICABILITA DELLE MAGGIORI GARANZIE PREVISTE PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - INOSSERVANZA - INVALIDITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - MERO OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI - PATTUIZIONE CONVENZIONALE DELL'APPLICABILITA DELLE MAGGIORI GARANZIE PREVISTE PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - INOSSERVANZA - INVALIDITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - MERO OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*
L'art 7 della legge n 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) regolamenta l'Esercizio del potere disciplinare che al datore di lavoro spetta ex art 2106 cod civ, senza entrare nella materia dei licenziamenti (anche se determinati da infrazioni disciplinari), lasciata integralmente ed espressamente sotto l'ambito della precedente normativa di cui all'art 2119 cod civ e alla legge n 604 del 1966. La inapplicabilita dell'art 7 citato e della relativa procedura ivi prevista al licenziamento non vieta pero all'autonomia contrattuale individuale e collettiva di configurare il licenziamento come sanzione disciplinare e di applicare ad esso tutte le maggiori garanzie previste per le sanzioni disciplinari. In tal caso, l'inosservanza di taluna di dette formalita, non costituendo violazione di alcuna norma imperativa, non invalida in alcun modo il licenziamento intimato al lavoratore, ma integra un mero inadempimento contrattuale che consente unicamente al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno, secondo i principi generali vigenti in materia. (V 2929/76, mass n 381692; (V 1632/76, mass n 380401; (V 1553/76, mass n 380301; (V 1475/76, mass n 380205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)